I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' esclusivamente nell'interesse di queste ultime. Ciascuna istituzione delle Comunita' ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi delle Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art18 · fonte su Normattiva