I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' esclusivamente nell'interesse di queste ultime. Ciascuna istituzione delle Comunita' ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi delle Comunita'.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
