Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art21 · fonte su Normattiva