Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-7-art20 · fonte su Normattiva