Art. 20 (Protocollo 7)
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
