Le Comunita' sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al Governo di tale paese. Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e alla esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
