Le Comunita', i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I Governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunita' effettuino, per loro uso ufficiale, acquisiti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunita'. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art3 · fonte su Normattiva