1. L'Organizzazione e' esonerata da tutti i diritti doganali e tasse equivalenti diversi dai canoni o imposizioni derivanti da servizi resi, ed esentata da ogni proibizione o restrizione d'importazione o esportazione per quanto riguarda i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili ed alle installazioni dell'Organizzazione o al suo funzionamento. 2. Le merci in tal guisa importate non possono essere ne' vendute ne' prestate o cedute, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso sul territorio della Parte nella quale sono state introdotte, a meno che cio' non sia contemplato nelle condizioni fissate dal Governo della Parte Contraente interessata. 3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture ed altri oggetti indicati al primo paragrafo ed importati a destinazione dell'Organizzazione siano stati effettivamente consegnati alla suddetta Organizzazione ed assegnati agli immobili ed alle installazioni ufficiali, o al suo funzionamento. 4. L'Organizzazione e' inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni proibizione o restrizione di importazione o di esportazione per quanto riguarda le pubblicazioni previste nell'articolo 36 dello Statuto annesso..

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art22 · fonte su Normattiva