I funzionari consolari hanno il diritto:

  • a)di registrare i cittadini dello Stato di invio;
  • b)di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio;
  • c)di concedere i visti.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art31 · fonte su Normattiva