I funzionari consolari hanno il diritto:
- a)di registrare i cittadini dello Stato di invio;
- b)di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio;
- c)di concedere i visti.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
