1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, e' autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'art. 17, senza interferenze da parte delle autorita' dello Stato ricevente. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato ricevente per qualsiasi questione relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorita' gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo che, in un caso particolare abbiano speciali ragioni che giustificano pienamente il rifiuto di prestare assistenza. 2. A tal fine il funzionario consolare, accompagnato se lo desidera da membri dell'ufficio consolare, puo' recarsi personalmente a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 3. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed a recarsi all'ufficio consolare. A tal fine essi vengono muniti dalle autorita' dello Stato ricevente, se necessario, di un salvacondotto. Se le autorita' fanno opposizione in casi implicanti eccessivo impiego di tempo o grandi distanze che impedirebbero agli interessati di ritornare sulla nave prima della sua partenza, esse devono informarne immediatamente il funzionario consolare.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
