locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonche' i mezzi ufficiali di trasporto non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione od espropriazione. Tuttavia l'espropriazione dei locali consolari e' ammissibile qualora si riveli indispensabele per le necessita' della difesa nazionale o per altri motivi di pubblica utilita'. In tal caso lo Stato ricevente deve prendere tutte le misure possibili e necessarie per evitare ogni interferenza nello svolgimento delle funzioni consolari ed e' obbligato a versare allo Stato d'invio un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo, liberamente trasferibile in detto Stato.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
