1. Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio consolare, il mobilio e gli altri beni esistenti nell'abitazione, nonche' i veicoli, navi ed aerei di proprieta' o possesso dei membri dell'ufficio consolare e dei membri delle loro famiglie. Le dette residenze private non sono assoggettate all'obbligo di fornire alloggiamento a militari. 2. Le residenze private possono essere oggetto di espropriazione per motivi di utilita' o per ragioni attinenti alla difesa nazionale, conformemente alle leggi dello Stato ricevente, dovendosi in ogni caso evitare interferenze con l'esercizio delle funzioni consolari. In tal caso e' dovuto, in tempo ragionevole, il corrispondente indennizzo, adeguato ed effettivo in valuta convertibile e trasferibile nello Stato d'invio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art39 · fonte su Normattiva