membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non esercitino altra attivita' lucrativa e non siano residenti permanenti nello Stato ricevente, sono esenti, nell'esercizio delle loro funzioni, degli obblighi relativi al permesso di lavoro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente in relazione all'impiego dei lavoratori stranieri.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
