membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente e non risiedano permanentemente in detto Stato, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti di questo Stato relativi al soggiorno degli stranieri, alla registrazione, ed al permesso di residenza.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
