1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti una attivita' privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art20 · fonte su Normattiva