1. Le difficolta' relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo verranno risolte a mezzo di consultazioni dirette tra le autorita' amministrative competenti e, se del caso, attraverso i canali diplomatici. 2. Ogni controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'applicazione, del presente accordo che non sia, stato, possibile risolvere attraverso un negoziato o altro mezzo verra', su richiesta di una qualsiasi parte in causa, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte dovra' nominare un arbitro ed i due arbitri nomineranno il terzo arbitro. Se una delle parti non avra' nominato il proprio arbitro entro i tre mesi successivi alla richiesta di arbitrato, esso sara' nominato, su richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se quest'ultimo fosse un cittadino di una delle parti in causa, questa funzione verra' svolta dal Vicepresidente della Corte, o, qualora il Vicepresidente fosse un cittadino di una delle parti in causa, dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in causa. La stessa procedura dovra' essere osservata se gli arbitri non raggiungono una decisione sulla scelta del terzo arbitro. Il tribunale arbitrale fissera' la sua procedura. Le sue decisioni saranno adottate a maggioranza. La sua sentenza sara' definitiva.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art15 · fonte su Normattiva