Art. 14 (Accordo)
1. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di avvalersi di una o di entrambe le riserve previste nell'allegato al presente accordo. Non puo' essere fatta alcuna altra riserva. 2. Qualsiasi Stato contraente che abbia formulato una riserva, ai sensi del paragrafo che precede, puo' ritirarla interamente o in parte mediante una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario generale. 3. Una parte che abbia formulato una riserva rispetto ad una qualsiasi disposizione del presente accordo non puo' pretendere l'applicazione di detta disposizione da parte di qualsiasi altra parte; tuttavia, essa puo', qualora la sua riserva sia parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
