Art. 16 (Accordo)
1. Qualsiasi parte potra' in qualsiasi momento denunciare il presente accordo a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 3. I diritti ed i benefici acquisiti o in corso di acquisizione da parte dei rifugiati ai sensi del presente accordo non subiranno alcun pregiudizio nel caso di denuncia dell'accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
