il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
