1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano, dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985. 2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 31 gennaio 1985.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
