Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo inferiore ad un anno, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439~art20 · fonte su Normattiva