Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, presso una universita' od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalita' di lucro, sono imponibili soltanto nel primo stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art20 · fonte su Normattiva