Le remunerazioni di qualsiasi genere dei professori e degli altri membri del corpo insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell'altro Stato contraente per insegnarvi o svolgervi ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, presso una universita' od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente finalita' di lucro, sono imponibili soltanto nel primo stato.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
