dell'esercizio delle responsabilita' a livello locale 1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettivita' locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato. 2. Esso deve consentire un adeguato compenso finananziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonche' se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, ed una remunerazione per il loro lavoro svolto, nonche' un'adeguata copertura sociale. 3. Le funzioni ed attivita' incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art7 · fonte su Normattiva