delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettivita' locali. 1. Senza pregiudizio di norme piu' generali emanate dalla legge, le collettivita' locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace. 2. Lo statuto del personale delle collettivita' locali, deve consentire un reclutamento di qualita', che si basi sui principi in merito e della competenza; a tale fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
