[1]e risoluzione delle controversie

[2]1. Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole dalle Parti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non impediscono alle Parti di avvalersi delle procedure di risoluzione delle controversie previste dall'accordo di cooperazione e partenariato che istituisce il partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri e l'Ucraina.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art16 · fonte su Normattiva