1. L'ammontare e le modalita' del contributo dell'Ucraina al programma GALILEO attraverso l'impresa comune Galileo, formeranno oggetto di un accordo distinto nell'osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa 2. Nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, le Parti adottano tutte le misure ragionevoli e si sforzano il piu' possibile per agevolare l'ingresso, la permanenza e l'uscita dal proprio territorio di persone, capitali, materiali, dati ed attrezzature impegnati o utilizzati nelle attivita' di cooperazione svolte a norma del presente accordo. 3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, quando progetti di cooperazione specifici di una Parte prevedono un sostegno finanziario a partecipanti dell'altra Parte, eventuali sovvenzioni e contributi finanziari di una Parte ai partecipanti dell'altra Parte, a sostegno delle suddette attivita', ottengono esenzioni sul piano fiscale, doganale o di altri diritti, conformemente alle leggi e regolamenti applicabili sul territorio delle due Parti.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art15 · fonte su Normattiva