[1]industriale

[2]1. Le Parti promuovono e sostengono la cooperazione fra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di imprese comuni e la reciproca partecipazione nelle associazioni industriali pertinenti, con l'obiettivo di istituire il sistema GALILEO, nonche' di promuovere l'uso e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di GALILEO. 2. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/EGNOS, nell'osservanza dei piu' elevati standard internazionali, compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza. 3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO effettuate dall'Ucraina verso paesi terzi devono essere sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'autorita' di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorita' ha raccomandato di assoggettare tali prodotti e tecnologie ad un'autorizzazione di esportazione conformemente alle misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo, instaura un meccanismo appropriato che consenta all'Ucraina di raccomandare che eventuali prodotti vengano assoggettati a un'autorizzazione di esportazione. 4. Le Parti promuovono il rafforzamento dei legami fra i vari partecipanti al programma GALILEO in Ucraina e nella Comunita' nel contesto della cooperazione industriale.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art8 · fonte su Normattiva