[1]industriale

[2]1. Le Parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe.

[3]2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti:

  • a)intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le Parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico;
  • b)approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le Parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato;
  • c)promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le Parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese;
  • d)sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualita' nel settore industriale.
  • e)promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art14 · fonte su Normattiva