Art. 8 (Accordo di cooperazione)
[1]industriale
[2]Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonche' attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
