• 1)Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione la totalizzazione dei periodi di assicurazioni si effettua in base alle seguenti regole:
  • a)ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di una parte si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra parte contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano gia' dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma;
  • b)quando un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di una parte contraente coincide con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altra parte, l'Istituzione di ciascuna parte prende in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica;
  • c)quando un periodo assicurativo compiuto a titolo di assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di una parte contraente coincide con un periodo di assicurazione volontario compiuto in virtu' della legislazione dell'altra parte, viene preso in considerazione soltanto il primo;
  • d)ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni delle due parti contraenti e' preso in considerazione soltanto dall'Istituzione competente della parte alla cui legislazione l'interessato e' stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato e' preso in considerazione dall'Istituzione competente della parte alla cui legislazione l'interessato e' stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
  • e)qualora non sia possibile determinare con esattezza l'epoca in cui determinati periodi di assicurazioni sono stati compiuti in virtu' della legislazione di una parte contraente o di uno Stato terzo si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altra parte contraente.
  • 2)Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano per analogia ai casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art18 · fonte su Normattiva