- 1)Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle prestazioni in conformita' dell'articolo 17 della Convenzione, dovranno presentare una domanda all'Istituzione competente dell'una o dell'altra parte contraente, nella forma prescritta dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente presso la quale viene presentata la domanda stessa.
- 2)La data nella quale e' stata presentata la domanda presso la Istituzione competente di una parte contraente, in conformita' al paragrafo 1), sara' considerata in ogni caso come data di presentazione presso le Istituzioni competenti di entrambi le parti contraenti.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
