• 1)Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione ai titolari di pensioni o rendite e membri della sua famiglia, saranno rimborsate dalle Istituzioni competenti alle Istituzioni che hanno effettuato le prestazioni sulla base di un forfait che si avvicini il piu' possibile alle spese reali stabilite per ciascun anno civile.
  • 2)Il forfait si stabilira' moltiplicando il costo medio annuale per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione.
  • 3)Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait si determineranno secondo le regole seguenti:
  • a)il costo medio annuale per titolare di pensione o rendita si otterra', per ciascun paese, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni erogate dalle Istituzioni del luogo di residenza nell'insieme dei titolari di pensioni o rendite dovute in virtu' della legislazione del paese di residenza, per il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita;
  • b)Il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione stabilito per mezzo di un inventario tenuto dalle Istituzioni del luogo di residenza sulla base dei certificati di diritto rilasciati dalle Istituzioni competenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art17 · fonte su Normattiva