- 1)Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di residenza o di soggiorno nel territorio della Parte contraente che non sia quella competente, il lavoratore vittima di infortunio o di malattia professionale deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato dal quale risulti il diritto a dette prestazioni. Tale attestato, redatto su apposito formulario, e' rilasciato dalla Istituzione competente la quale, se del caso, precisa il limite di durata delle prestazioni.
- 2)Se il lavoratore non presenta l'attestato previsto al paragrafo 1, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge alla Istituzione competente per ottenerlo e, nell'attesa, eroga all'interessato le prestazioni dell'assicurazione malattia purche' soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.
- 3)In caso di ricovero ospedaliero, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno notifica all'istituzione competente dell'altra Parte, entro 3 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonche' la data di uscita dell'assistito.
- 4)Le istituzioni competenti pagano direttamente ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente le rendite e le altre prestazioni in denaro loro dovute.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
