Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori disoccupati e dei titolari di pensione o di rendite, nei casi contemplati rispettivamente agli articoli 26 e 27 della Convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31 del presente Accordo.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
