Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori disoccupati e dei titolari di pensione o di rendite, nei casi contemplati rispettivamente agli articoli 26 e 27 della Convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 31 del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~accordo-art32 · fonte su Normattiva