Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti delle parti contraenti ai sensi del precedente articolo 18 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della parte contraente in cui il beneficiario risiede, l'istituzione competente di detta parte integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art20 · fonte su Normattiva