Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della legislazione di una Parte contraente ha diritto, per i suoi familiari residenti sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del Paese che corrisponde le prestazioni di disoccupazione.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art33 · fonte su Normattiva