imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attivita' inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella citta' quanto nel Porto Franco di Trieste, oltre alle liberta' previste dalle disposizioni vigenti per il Porto Franco, beneficiano alle stesse condizioni previste per le imprese italiane dei diritti e facilitazioni di natura fiscale e di quant'altro previsto per similari imprese italiane.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;440~protocollo-art6 · fonte su Normattiva