Art. 11 (Protocollo)
il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro sono corrisposti ai lavoratori nello Stato ricevente, vengono adottati da tale Stato i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato d'invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori. Detto trasferimento viene effettuato secondo le modalita' previste nello Stato ricevente.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
