il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro sono corrisposti ai lavoratori nello Stato ricevente, vengono adottati da tale Stato i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato d'invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori. Detto trasferimento viene effettuato secondo le modalita' previste nello Stato ricevente.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art11 · fonte su Normattiva