Se nel quadro degli accordi di cui all'articolo 1 il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro non sono corrisposti ai lavoratori nello Stato di invio, vengono adottati dallo Stato di residenza i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato di invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
