Se nel quadro degli accordi di cui all'articolo 1 il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro non sono corrisposti ai lavoratori nello Stato di invio, vengono adottati dallo Stato di residenza i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato di invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;291~protocollo-art9 · fonte su Normattiva