Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 12 (Protocollo)
lavoratori ed i membri delle loro famiglie, qualora siano sottoposti ad imposizioni fiscali nello Stato ricevente, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
