Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 10 (Protocollo)
le imprese dello Stato d'invio intendano fornire l'alloggio ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie, lo Stato ricevente svolge ogni azione, che non comporti per esso oneri finanziari, atta a favorire la realizzazione di tali iniziative.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
