Art. 14 (Protocollo)
Stato ricevente riconosce ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato ricevente per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti e, a tal fine, ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentnte legale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
