Stato ricevente riconosce ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato ricevente per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti e, a tal fine, ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentnte legale.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art14 · fonte su Normattiva