[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEGLI AFFARI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di disciplinare la mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, hanno convenuto quanto segue:

[2]Articolo 1 (1) Gli Stati contraenti si prestano assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, eslcusi i procedimenti penali. (2) L'assistenza non e' prestata se, a giudizio dello Stato richiesto, l'esecuzione della domanda puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza e l'ordine pubblico o altri essenziali interessi dello Stato richiesto o violare diritti garantiti a livello costituzionale. (3) Qualora, per un motivo di cui al comma 2, l'assistenza non possa essere prestata, l'autorita' richiesta ne informa l'autorita' richiedente indicandone i motivi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art1 · fonte su Normattiva