(1) A domanda, le autorita' degli Stati contraenti si comunicano informazioni concernenti i veicoli immatricolati e i titolari di patente di guida. I Privati e altri soggetti guiridici che abbiano un interesse meritevole di considerazione alla conoscenza di queste informazioni possono presentare all'autorita' competente del luogo della loro dimora o sede una richiesta intesa ad ottenere tali informazioni dall'altro Stato contraente. (2) Ai fini del rilascio, della sospensione o della revoca di una patente di guida, gli Stati contraenti si informano, a domanda, sulle risultanze contenute nei registri relativi ai conducenti. (3) Le domande di cui al commi 1 e 2 possono essere presentate soltanto da un'autorita'. Le informazioni date dalle autorita' di uno Stato contraente sono soggette, nell'altro Stato contraente, alle prescrizioni interne inerenti alla riservatezza.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444~accordo-art8 · fonte del testo