Il presente Accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, purche' vengano osservate le disposizioni del primo comma, contemporaneamente all'Accordo di associazione.

Testo vigente dal 31 luglio 1973

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