delle bandiere e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorche' siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 3. Ognuna delle parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art10 · fonte su Normattiva