fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa e imposta statale, regionale o comunale per cio' che riguarda:
- a)l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;
- b)l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 23. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
