1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsiasi genere relative a:

  • a)la proprieta', il possesso ed il godimento di beni immobili destinati a locali consolari ed alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, ivi compresi i terreni destinati alla costruzione di tali immobili:
  • b)i contratti e gli altri atti relativi all'acquisto ed al trasferimento dei beni immobili di cui alla lettera a del presente paragrafo. 2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo l'esenzione comprende in Italia le tasse e imposte nazionali e locali ed in Argentina le tasse e imposte nazionali, provinciali e municipali. 3. Le esenzioni previste dal presente articolo non si applicano alla tasse percepite in remunerazione di specifici servizi resi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art40 · fonte su Normattiva