1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsiasi genere relative a:
- a)la proprieta', il possesso ed il godimento di beni immobili destinati a locali consolari ed alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, ivi compresi i terreni destinati alla costruzione di tali immobili:
- b)i contratti e gli altri atti relativi all'acquisto ed al trasferimento dei beni immobili di cui alla lettera a del presente paragrafo. 2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo l'esenzione comprende in Italia le tasse e imposte nazionali e locali ed in Argentina le tasse e imposte nazionali, provinciali e municipali. 3. Le esenzioni previste dal presente articolo non si applicano alla tasse percepite in remunerazione di specifici servizi resi.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
