fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, a meno che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a tali imposte e tasse quando, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, esse siano a carico della persona che ha contratto con lo Stato d'invio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art47 · fonte su Normattiva