fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, a meno che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati. 2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a tali imposte e tasse quando, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, esse siano a carico della persona che ha contratto con lo Stato d'invio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
