allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o l'autorita' designata da quest'ultimo deve essere informato:

  • a)dell'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare dopo la loro assegnazione all'ufficio consolare, di ogni modifica concernente il loro status che possa intervenire durante il loro servizio presso l'Ufficio consolare, come pure della loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o della cessazione dalle loro funzioni presso l'Ufficio consolare;
  • b)dell'arrivo nello Stato di residenza e della partenza definitiva da questo Stato dei familiari dei membri dello Ufficio consolare con essi conviventi e di membri del personale di servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare purche' essi abbiano diritto ai privilegi ed immunita', e se del caso, del fatto che una tale persona divenga membro della famiglia o cessi di esserlo;
  • c)dell'arrivo nello Stato di residenza o della partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale domestico che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare e, se del caso, del fatto che inizino il servizio presso di lui o lo cessino;
  • d)della assunzione e della cessazione delle mansioni in un Ufficio consolare da parte di impiegati consolari e di membri del personale di servizio assunti nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art8 · fonte su Normattiva