ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, in base agli accordi internazionali, di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperita' dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito legato ad una attivita' economica, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persona fisica o giuridica dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di tale parte, senza limitare la generalita' di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:
- a)beni mobili ed immobili, nonchE' qualsiasi altro diritto di proprietA' in rem come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
- b)le azioni e altre forme di partecipazione anche minoritarie alle societa' costituite sul territorio dell'una delle parti; le obbligazioni societarie; i titoli di Stato e pubblici; i crediti e i diritti conseguenti ad ogni prestazione avente valore economico;
- c)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill;
- d)qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformita' della legge, ivi compreso il diritto di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna parte contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato in conformia' delle sue leggi; 4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede in una delle Parti Contraenti in conformita' alle leggi nazionali e da queste riconosciute quale persona giuridica, come istituti pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, imprese, stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o altro. 5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altre spettanze legittime.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
