[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese (appresso indicati come le Parti Contraenti. DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi, INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti di residenti e societa' di ciascun Paese nel territorio dell'altro Paese e riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sara' vantaggiosa per la prosperita' economica dei due Paesi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[4]Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e societa' dell'altra Parte Contraente, consentira' tali investimenti in conformita' con le sue leggi e regolamenti ed accordera' a tali investimenti un trattamento equo e ragionevole.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-03;109~accordo-art1 · fonte su Normattiva